Anatocismo

Lo STUDIO LEGALE GIUSSANI svolge la propria attività anche nell’ambito del diritto bancario, in particolare per quanto concerne l’anatocismo.
Il Legislatore è sempre stato contrario alla capitalizzazione degli interessi, salva l’applicazione degli “usi contrari”: questo inciso peraltro ha fatto discutere a lungo circa la configurabilità delle norme bancarie uniformi, ovvero quelle predisposte dalla Associazione Bancaria Italiana (ABI), tra cui le clausole che prevedono interessi anatocistici, quali usi normativi.
In merito si è espressa la Corte di Cassazione che, prima con sentenza del 20 febbraio 2003, n. 2593 e poi con sentenza del 4 novembre 2004, n.2195 (Sez. Unite), ha negato alle citate clausole la natura normativa, giungendo pertanto a ritenerle viziate da nullità insanabile qualora presenti in un contratto e conseguentemente rendendo leggittima la ripetizione agli Istituti di Credito delle somme pagate in base ad esse.
La Suprema Corte con la citata sentenza ha sancito il divieto di cumulo degli interessi di mora con gli interessi dovuti sulle somme concesse in mutuo, concedendo una ulteriore tutela ai consumatori nei confronti degli Istituti di Credito.